Art. 7.

      1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-decies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle

 

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somme da lui riscosse a qualunque titolo purché riferibili a ciascuno dei beni in sequestro.
      2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
      3. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente di prima fascia.
      4. Dopo la confisca definitiva dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 3 sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento di tutte le anzidette somme, le somme stesse sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
      5. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 3, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 4, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione. Il compenso e le spese dovuti all'amministratore sono liquidati secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 5 sono disposti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale che pone a carico dello Stato.
      7. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati al pubblico ministero,
 

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all'amministratore e all'obbligato al pagamento mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.
      8. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso, l'amministratore, il pubblico ministero e l'obbligato al pagamento, entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, possono proporre ricorso alla corte d'appello, la quale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previa audizione dell'amministratore e dell'obbligato al pagamento. Se il provvedimento è stato emesso dalla corte d'appello sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione. Avverso il provvedimento di secondo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge».